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Sanatoria 2009 - Le condanne per inottemperanza all’espulsione non sono ostative alla regolarizzazione
Prima importantissima decisione del Tar Toscana sul reato di cui all’art 14 c. 5ter. Ordinanza sospensiva a seguito di un ricorso contro il rigetto di una istanza di emrsione. Secondo il giudice l’art 14, c.5ter, non rientra tra quelli ostativi all’emersione
Si ringrazia l’Avv Marta Stefani per la segnalazione
Un primo importantissimo provvedimento positivo è venuta dal Tar Toscana (Firenze) con l’Ordinanza sospensiva n. 296 del 21 aprile 2010.
La questione riguarda i motivi ostativi al perfezionamento della procedura di emersione.
La legge 102 del 2009 (sanatoria colf e badnati) all’articolo 1ter, comma 13, lettera c), dispone che non possano essere perfezionato il procedimento per gli stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice".
Sull’estinzione del procedimento, qualora la condanna non fosse ancora stata emessa, non sono stati segnalati problemi. A confermarlo era intervenuta nei gironi scorsi la sentenza del Tribunale di Perugia n. 381 del 23 marzo 2010.
Ma cosa avviene quando la condanna per inottemperanza al provvedimento di espulsione è già stata emessa?
Le segnalazioni degli scorsi mesi non sono certamente state di buon auspicio.
Alcune Questure procedevano, una volta rilevata l’esistenza della condanna, all’immediata espulsione degli stranieri in attesa di emersione.
Un appello sottoscritto da centinaia di datori di lavoro e personalità (Per una scelta di equità e giustizia), aveva chiesto una revisione di questa interpretazione.
Dopo una applicazione assolutamente disomogenea di tale disposizione, la Circolare del Ministero dell’Interno del 17 marzo 2010 (circolare Manganelli), aveva tentato di chiarire le diverse interpretazioni fornendo indicazioni agli uffici preposti nel senso di considerare le condanne emesse ai sensi dell’articolo 14, comma 5ter, del testo Unico sull’immigrazione, rientranti all’interno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del ccp.
Si tratta delle condanne inflitte a quanti, dopo aver ricevuto un foglio di via, non abbiano lasciato il territorio nazionale e ad un successivo controllo sia stata quindi rilevata la loro presenza.
La questione è ovviamente di elevatissima importanza visto che gran parte dei cittadini stranieri che hano usuffruito della norma di regolarizzazione proprio in virtù della loro condizione irregolare di soggiorno, possono essere stati "controllati" indifferentemente una o più volte nel corso della loro presenza.
La casualità che divide le sorti di chi, sempre irregolaremente presente, è stato trovato in Italia una volta sola, da quelle di chi invece ha subito più controlli, appere fin da subito non poter essere motivo di discriminante per poter procedere alla regolarizzazione o al diniego della stessa, quantomeno sotto il profilo della ragionevolezza che sempre la norma deve rispettare.
Ma il Tar Toscana accoglie la richiesta di sospensiva del provvedimento di rigetto non tanto sotto questo punto di vista, piuttosto con alcune motivazioni che in un approfondimento, Guido Savio, aveva già suggerito nelle scorse settimane.
Secondo il Tar Toscana infatti, il reato previsto dall’articolo 14, comma 5ter, del TU immigrazione, non rientrerebbe tra quelli elencati negli articoli 280 e 381 del ccp.
Infatti, è lo stesso Testo Unico sull’immigrazione a sottrarre questo reato da quelli previsti dai due articoli del ccp quando all’articolo 14, comma 5quinques prevede l’arresto obbligatorio per l’autore del fatto.
Il Tar Toscana dice che " il delitto di cui al citato art. 14, c. 5-ter, pacificamente non ricadente nell’art. 380 c.p.p., ma astrattamente riconducibile all’art 381 c.p.p. quanto alla pena edittale, è stato sottratto all’ambito operativo della previsione codicistica sull’arresto facoltativo per espressa iniziativa del legislatore, il quale, per i casi di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, ha inteso prevedere l’arresto obbligatorio, all’uopo modificando il co. 5-quinquies del medesimo art. 14-ter mediante l’art. 1 del D.L. n. 241/04".
Si tratta di un primo ed importantissimo risultato che, in attesa di una pronuncia definitiva sulla vicenda, può essere utile a produrre interpretazioni simili anche da parte di altri Tribunali Amministrativi, con la speranza che questo orientamento possa far propendere per una inversione di tendenza sui provvedimenti di diniego.
Sanatoria 2009 - Le condanne per inottemperanza all’espulsione non sono ostative alla regolarizzazione
Prima importantissima decisione del Tar Toscana sul reato di cui all’art 14 c. 5ter. Ordinanza sospensiva a seguito di un ricorso contro il rigetto di una istanza di emrsione. Secondo il giudice l’art 14, c.5ter, non rientra tra quelli ostativi all’emersione
Si ringrazia l’Avv Marta Stefani per la segnalazione
Un primo importantissimo provvedimento positivo è venuta dal Tar Toscana (Firenze) con l’Ordinanza sospensiva n. 296 del 21 aprile 2010.
La questione riguarda i motivi ostativi al perfezionamento della procedura di emersione.
La legge 102 del 2009 (sanatoria colf e badnati) all’articolo 1ter, comma 13, lettera c), dispone che non possano essere perfezionato il procedimento per gli stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice".
Sull’estinzione del procedimento, qualora la condanna non fosse ancora stata emessa, non sono stati segnalati problemi. A confermarlo era intervenuta nei gironi scorsi la sentenza del Tribunale di Perugia n. 381 del 23 marzo 2010.
Ma cosa avviene quando la condanna per inottemperanza al provvedimento di espulsione è già stata emessa?
Le segnalazioni degli scorsi mesi non sono certamente state di buon auspicio.
Alcune Questure procedevano, una volta rilevata l’esistenza della condanna, all’immediata espulsione degli stranieri in attesa di emersione.
Un appello sottoscritto da centinaia di datori di lavoro e personalità (Per una scelta di equità e giustizia), aveva chiesto una revisione di questa interpretazione.
Dopo una applicazione assolutamente disomogenea di tale disposizione, la Circolare del Ministero dell’Interno del 17 marzo 2010 (circolare Manganelli), aveva tentato di chiarire le diverse interpretazioni fornendo indicazioni agli uffici preposti nel senso di considerare le condanne emesse ai sensi dell’articolo 14, comma 5ter, del testo Unico sull’immigrazione, rientranti all’interno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del ccp.
Si tratta delle condanne inflitte a quanti, dopo aver ricevuto un foglio di via, non abbiano lasciato il territorio nazionale e ad un successivo controllo sia stata quindi rilevata la loro presenza.
La questione è ovviamente di elevatissima importanza visto che gran parte dei cittadini stranieri che hano usuffruito della norma di regolarizzazione proprio in virtù della loro condizione irregolare di soggiorno, possono essere stati "controllati" indifferentemente una o più volte nel corso della loro presenza.
La casualità che divide le sorti di chi, sempre irregolaremente presente, è stato trovato in Italia una volta sola, da quelle di chi invece ha subito più controlli, appere fin da subito non poter essere motivo di discriminante per poter procedere alla regolarizzazione o al diniego della stessa, quantomeno sotto il profilo della ragionevolezza che sempre la norma deve rispettare.
Ma il Tar Toscana accoglie la richiesta di sospensiva del provvedimento di rigetto non tanto sotto questo punto di vista, piuttosto con alcune motivazioni che in un approfondimento, Guido Savio, aveva già suggerito nelle scorse settimane.
Secondo il Tar Toscana infatti, il reato previsto dall’articolo 14, comma 5ter, del TU immigrazione, non rientrerebbe tra quelli elencati negli articoli 280 e 381 del ccp.
Infatti, è lo stesso Testo Unico sull’immigrazione a sottrarre questo reato da quelli previsti dai due articoli del ccp quando all’articolo 14, comma 5quinques prevede l’arresto obbligatorio per l’autore del fatto.
Il Tar Toscana dice che " il delitto di cui al citato art. 14, c. 5-ter, pacificamente non ricadente nell’art. 380 c.p.p., ma astrattamente riconducibile all’art 381 c.p.p. quanto alla pena edittale, è stato sottratto all’ambito operativo della previsione codicistica sull’arresto facoltativo per espressa iniziativa del legislatore, il quale, per i casi di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, ha inteso prevedere l’arresto obbligatorio, all’uopo modificando il co. 5-quinquies del medesimo art. 14-ter mediante l’art. 1 del D.L. n. 241/04".
Si tratta di un primo ed importantissimo risultato che, in attesa di una pronuncia definitiva sulla vicenda, può essere utile a produrre interpretazioni simili anche da parte di altri Tribunali Amministrativi, con la speranza che questo orientamento possa far propendere per una inversione di tendenza sui provvedimenti di diniego.